E’ illegittimo, per violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive che sia stato adottato senza la previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento. N.d.r: di avviso contrario la giurisprudenza costante del T.A.R. Toscana.
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